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NIS 2, ACN aggiorna le FAQ sulla supply chain: sicurezza dei fornitori sempre più basata sul rischio

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha aggiornato le FAQ dedicate alle misure di sicurezza per la supply chain dei soggetti NIS, fornendo nuovi chiarimenti operativi destinati ad accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nell’attuazione della direttiva europea sulla cybersicurezza.

L’aggiornamento non introduce nuovi obblighi, ma definisce con maggiore precisione come devono essere gestiti i rapporti con fornitori e partner tecnologici, superando un’impostazione uniforme e privilegiando un approccio fondato sulla valutazione del rischio.

Il principio è semplice: non tutti i fornitori rappresentano lo stesso livello di esposizione e, di conseguenza, non tutti devono essere sottoposti agli stessi requisiti di sicurezza.

Le nuove FAQ individuano un percorso articolato in quattro fasi: valutazione del rischio associato alla fornitura, individuazione dei requisiti di sicurezza, inserimento delle relative clausole negli strumenti contrattuali e verifica periodica del loro rispetto.

Particolare rilievo assume il chiarimento secondo cui non sarà necessario modificare indiscriminatamente tutti i contratti già in essere. Gli obblighi riguarderanno principalmente i nuovi affidamenti, i rinnovi e le proroghe, evitando così un pesante impatto amministrativo sulle organizzazioni.

L’ACN chiarisce inoltre che i requisiti di sicurezza devono essere proporzionati alla criticità della fornitura. Non è quindi richiesto trasferire automaticamente ai fornitori tutte le misure previste dalla normativa NIS 2: ogni scelta dovrà essere motivata attraverso una preventiva analisi del rischio.

Per effettuare tale valutazione vengono indicati cinque elementi minimi: il livello di accesso ai sistemi informativi, l’accesso a dati e proprietà intellettuale, l’impatto di un’eventuale interruzione del servizio, i tempi e i costi di ripristino e il ruolo svolto dal fornitore nella gestione dei sistemi ICT.

Ulteriori precisazioni riguardano i contratti misti e i raggruppamenti temporanei di imprese, nei quali le misure di sicurezza potranno essere applicate esclusivamente ai soggetti e alle attività che presentano effettivi impatti sulla sicurezza informatica.

Le nuove FAQ confermano così l’impostazione della direttiva NIS 2: la sicurezza della supply chain non può essere affrontata con modelli standardizzati, ma richiede un processo continuo di analisi, monitoraggio e documentazione delle decisioni adottate. Per le organizzazioni interessate rappresentano un importante supporto operativo in vista delle prossime scadenze previste dal percorso di adeguamento alla normativa. 

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